Legge federale
|
Art. 9o Finanziamento
1 Il Servizio di assegnazione delle tracce finanzia le sue attività mediante:
2 Gli emolumenti coprono i costi a carico del Servizio di assegnazione delle tracce per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 9f. Sono fatturati ai gestori dell’infrastruttura proporzionalmente ai chilometri di traccia attribuiti sulle rispettive reti. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti nel quadro dell’articolo 46a della legge del 21 marzo 199758 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 3 Le indennità della Confederazione coprono i costi dei compiti di cui all’articolo 9v capoverso 4. |