1 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Art. 9qPresentazione dei conti
1 La presentazione dei conti del Servizio di assegnazione delle tracce espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.
2 È retta dai principi della presentazione regolare dei conti, in particolare dai principi dell’essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo.
3 Si fonda su norme generalmente riconosciute.
4 Le norme d’iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili vanno espressamente indicate nell’allegato del bilancio.
5 La contabilità d’esercizio documenta i costi e i ricavi delle singole attività finanziate mediante gli emolumenti e le indennità.