Legge federale
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Art. 9t Vigilanza
1 Il Consiglio federale esercita la vigilanza sul Servizio di assegnazione delle tracce rispettandone l’indipendenza sotto il profilo tecnico. 2 La vigilanza del Consiglio federale comprende in particolare le attribuzioni seguenti:
3 Il Consiglio federale può consultare tutti i documenti relativi all’attività del Servizio di assegnazione delle tracce e informarsi in ogni momento sulle sue attività. 4 Almeno una volta all’anno il Servizio di assegnazione delle tracce esamina con il Consiglio federale i propri obiettivi strategici, l’adempimento dei propri compiti e la situazione della concorrenza nel trasporto ferroviario. |