1 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Art. 9tVigilanza
1 Il Consiglio federale esercita la vigilanza sul Servizio di assegnazione delle tracce rispettandone l’indipendenza sotto il profilo tecnico.
2 La vigilanza del Consiglio federale comprende in particolare le attribuzioni seguenti:
a.
la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d’amministrazione;
b.
la nomina e la revoca dell’ufficio di revisione;
c.
l’approvazione:
1.
della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore,
2.
dell’ordinanza sul personale,
3.
della relazione sulla gestione e della decisione in merito all’impiego degli utili;
d.
l’approvazione degli obiettivi strategici e la verifica annuale del loro raggiungimento;
e.
il discarico del consiglio d’amministrazione.
3 Il Consiglio federale può consultare tutti i documenti relativi all’attività del Servizio di assegnazione delle tracce e informarsi in ogni momento sulle sue attività.
4 Almeno una volta all’anno il Servizio di assegnazione delle tracce esamina con il Consiglio federale i propri obiettivi strategici, l’adempimento dei propri compiti e la situazione della concorrenza nel trasporto ferroviario.