Legge federale
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Art. 9u Registro dell’infrastruttura
1 I gestori dell’infrastruttura forniscono al Servizio di assegnazione delle tracce i loro piani d’investimento attuali e gli altri dati necessari alla gestione del registro dell’infrastruttura. 2 Il Servizio di assegnazione delle tracce può disciplinare ulteriori dettagli della gestione del registro dopo aver sentito l’UFT e i gestori dell’infrastruttura. |