1 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Art. 9vRegolamentazioni del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti del Servizio di assegnazione delle tracce e il ricorso a terzi.
2 Stabilisce le informazioni che le imprese di trasporto ferroviario e i gestori dell’infrastruttura devono fornire periodicamente al Servizio di assegnazione delle tracce.
3 Può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti. Può in particolare prescrivere al Servizio di assegnazione delle tracce deroghe alle norme di presentazione dei conti riconosciute o complementi.
4 Può affidare altri compiti al Servizio di assegnazione delle tracce dietro indennità.