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Art. 10 Assemblea generale
1 I poteri dell’assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni11 sulla società anonima. 2 Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell’assemblea generale. 3 L’assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale. 11 RS 220 |