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Art. 11 Consiglio d’amministrazione
1 Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili indicate nell’articolo 716acapoverso 1 del Codice delle obbligazioni12, sempreché la presente legge non disponga altrimenti. 2 I membri non devono essere necessariamente azionisti. 3 Il personale dell’azienda deve essere adeguatamente rappresentato nel consiglio d’amministrazione. 12 RS 220 |