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Art. 26 Ripresa degli attivi e dei passivi
1 Con l’entrata in vigore della presente legge le FFS riprendono gli attivi e i passivi dell’Azienda FFS, fatto salvo il decreto federale del 20 marzo 199826 sul rifinanziamento delle Ferrovie federali svizzere. 2 La trascrizione nel registro fondiario dei fondi e dei diritti reali limitati trasferiti alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante deve essere effettuata conformemente al relativo annuncio e senza conseguenze fiscali e tributarie. 26 [RU 19982845. RU 2008 3437n. I 13] |