|
Art. 26a Disposizione transitoria 27
La prima convenzione sulle prestazioni conclusa dopo l’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010 della presente legge è valida due anni. 27 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 1389; FF 2010 4327). |