Legge federale
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Art.12 Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017 21
1 In deroga all’articolo 7 capoverso 1, fino alla fine del 2020 al Fondo possono essere concessi anticipi a carico del bilancio della Confederazione per un importo complessivo massimo di 150 milioni di franchi. 2 Sugli anticipi sono prelevati tassi di interesse conformi al mercato. L’Amministrazione federale delle finanze stabilisce i dettagli. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 201622 21 Introdotto dal n. I 7 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135). 22 DCF del 2 giu. 2014 (FF 2014 3507). |