Legge federale
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Art. 2 Contabilità del Fondo 5
1 La contabilità del Fondo si compone di un conto economico, di un bilancio e di un conto degli investimenti. 2 Il conto economico contempla almeno:
3 Il bilancio comprende l’insieme degli attivi e degli impegni, nonché il capitale proprio. 4 Il conto degli investimenti contempla almeno la concessione di mutui e gli investimenti nel mantenimento della qualità e nell’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria nonché gli investimenti nella ricerca corrispondente.9 Ne sono escluse le uscite non attivabili che figurano come tali al capoverso 2 lettera b numero 1. 5 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061). 6 Introdotto dal n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20201889; FF 2016 7711). 8 Introdotto dal n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20201889; FF 2016 7711). 9 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20201889; FF 2016 7711). |