Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020) |
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Art. 11 Rappresentanza specialistica
1La FINMA si articola in settori specialistici. Il regolamento di organizzazione disciplina i particolari. 2Il Consiglio federale e il consiglio di amministrazione provvedono a un’adeguata rappresentanza dei diversi settori specialistici in seno al consiglio di amministrazione e alla direzione. |
