Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 13 Personale
1La FINMA assume il suo personale conformemente al diritto pubblico. 2L’articolo 6a della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale si applica per analogia. 3La previdenza professionale del personale è disciplinata dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione. 4Il consiglio d’amministrazione disciplina mediante ordinanza:
5Esso sottopone per approvazione l’ordinanza al Consiglio federale. 1 Nuovo testo giusta dall’all. n. 4 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). |