Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020) |
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Art. 13a Trattamento dei dati
1La FINMA tratta in forma cartacea o in uno o più sistemi d’informazione i dati del suo personale necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, in particolare per:
2Può trattare, in quanto necessari all’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, i seguenti dati del suo personale, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità:
3Emana disposizioni di esecuzione concernenti:
1 Introdotto dall’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |
