Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020) |
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Art. 25 Obblighi degli assoggettati alla vigilanza oggetto di una verifica
1L’assoggettato alla vigilanza fornisce alla società di audit designata o all’incaricato dalla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei loro compiti. 2L’assoggettato alla vigilanza informa la FINMA sulla designazione di una società di audit. 1 Nuovo testo giusta dall’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). |
