Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 27 Rendiconto e provvedimenti
1La società di audit presenta alla FINMA un rapporto sulle sue verifiche. La società di audit mette il rapporto a disposizione dell’organo di direzione supremo dell’assoggettato sottoposto a vigilanza.1 2Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, la società di audit impartisce alla persona sottoposta a vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. In caso di inosservanza del termine, ne informa la FINMA. 3In caso di gravi violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza e di gravi irregolarità la società di audit ne informa senza indugio la FINMA. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). |