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Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
del 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 40Motivi di rifiuto
La FINMA può rifiutarsi di comunicare informazioni non accessibili al pubblico e di trasmettere atti alle autorità di perseguimento penale e ad altre autorità svizzere se:
a.
le informazioni e gli atti servono unicamente alla formazione interna dell’opinione;
b.
la loro comunicazione o trasmissione potrebbe pregiudicare un procedimento in corso o l’adempimento dei suoi compiti;
c.
la loro comunicazione o trasmissione è incompatibile con gli obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari o con lo scopo della medesima.