Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 41a Notificazione delle sentenze
1I tribunali civili cantonali e il Tribunale federale notificano gratuitamente alla FINMA copia integrale delle sentenze pronunciate nelle controversie tra gli assoggettati alla vigilanza e i creditori, gli investitori o gli assicurati. 2La FINMA inoltra all’organismo di vigilanza le sentenze che riguardano gli assoggettati alla vigilanza di quest’ultimo. 1 Introdotto dall’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |