Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020)1La FINMA può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni per l’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari. 2La FINMA può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:
3I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scambio di informazioni non accessibili al pubblico tra la FINMA e le autorità, i tribunali e gli organi esteri coinvolti nel risanamento e nella risoluzione delle crisi di titolari dell’autorizzazione. 4L’assistenza amministrativa è prestata sollecitamente. La FINMA tiene conto del principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone manifestamente non implicate. 5D’intesa con l’Ufficio federale di giustizia, la FINMA può permettere che le informazioni trasmesse siano comunicate alle autorità penali per uno scopo diverso da quello previsto nel capoverso 2 lettera a, a condizione che l’assistenza giudiziaria in materia penale non sia esclusa. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445). |