Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 42b Collaborazione con organizzazioni e organismi internazionali
1Per adempiere i propri compiti secondo l’articolo 6 la FINMA può partecipare a iniziative multilaterali di organizzazioni e organismi internazionali nel cui ambito sono scambiate informazioni. 2Nel caso di iniziative multilaterali di grande portata per la piazza finanziaria svizzera la partecipazione allo scambio di informazioni è effettuata d’intesa con il DFF. 3In caso di partecipazione la FINMA può trasmettere alle organizzazioni e agli organismi internazionali informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:
4La FINMA concorda con le organizzazioni e gli organismi internazionali lo scopo preciso di utilizzazione delle informazioni comunicate e della loro eventuale ritrasmissione. È fatto salvo il capoverso 3. 1 Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445). |