Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 42c Trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza
1Gli assoggettati alla vigilanza possono trasmettere informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza se:
2Se i diritti dei clienti e dei terzi sono tutelati, possono inoltre trasmettere ad autorità estere e a enti da queste incaricati informazioni non accessibili al pubblico relative a operazioni di clienti e di assoggettati alla vigilanza. 3La trasmissione di informazioni di grande importanza secondo l’articolo 29 capoverso 2 va previamente notificata alla FINMA. 4La FINMA può riservarsi la via dell’assistenza amministrativa. 5Se è necessario per assicurare l’adempimento dei suoi compiti e non vi si oppongono interessi privati o pubblici preponderanti, la FINMA può subordinare al proprio accordo la trasmissione, la pubblicazione o l’inoltro di atti concernenti la relazione di vigilanza. 1 Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445). |