Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 43a Organismo di vigilanza
1La vigilanza continua su gestori patrimoniali e trustee secondo l’articolo 17 della legge del 15 giugno 20181 sugli istituti finanziari e sui saggiatori del commercio secondo l’articolo 42bis della legge del 20 giugno 19332 sul controllo dei metalli preziosi è esercitata da uno o più organismi di vigilanza con sede in Svizzera. 2Prima di iniziare la sua attività, l’organismo di vigilanza necessita di un’autorizzazione della FINMA; è assoggettato alla vigilanza di quest’ultima. 3Se è riconosciuto quale organismo di autodisciplina secondo l’articolo 24 della legge del 10 ottobre 19973 sul riciclaggio di denaro, l’organismo di vigilanza può esercitare la vigilanza anche sugli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro, relativamente al rispetto degli obblighi definiti da tale legge. 4Se svolge anche l’attività di organismo di autodisciplina secondo il capoverso 3, l’organismo di vigilanza provvede affinché ciò sia riconoscibile in ogni momento ai terzi. |