Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020) |
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Art. 43d Organizzazione
1L’organismo di vigilanza deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. 2Stabilisce regole adeguate di conduzione dell’impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi previsti dalla presente legge. 3Dispone dei mezzi finanziari e del personale necessari all’adempimento dei suoi compiti. 4Dispone di una direzione quale organo operativo. |
