Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 43e Garanzia e indipendenza
1L’organismo di vigilanza e le persone incaricate della sua gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile. 2Le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione dell’organismo di vigilanza devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione. 3La maggioranza delle persone incaricate dell’amministrazione deve essere indipendente dagli assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza. 4I membri della direzione devono essere indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza. 5Le persone incaricate della vigilanza devono essere indipendenti dagli assoggettati alla stessa. I compiti dell’organismo di vigilanza secondo la presente legge e quelli dell’organismo di autodisciplina secondo la legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro possono essere diretti dalle stesse persone e svolti dagli stessi collaboratori. |