Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 43h Principio
1L’organismo di vigilanza informa periodicamente la FINMA sulla sua attività di vigilanza. 2La FINMA verifica se l’organismo di vigilanza adempie i requisiti di cui al capitolo 2 del presente titolo e se esercita i suoi compiti di vigilanza. 3L’organismo di vigilanza fornisce alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari a quest’ultima per eseguire la vigilanza sugli organismi di vigilanza. |