Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020) |
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Art. 46 Violazione di obblighi da parte delle persone incaricate
1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, in qualità di persona incaricata viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza:2
2Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). |
