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Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020)1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
2Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |