Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 55 Disposizioni di esecuzione
1Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. A tal fine considera i principi di regolazione stabiliti dall’articolo 7 capoverso 2 e tiene conto della maggioranza degli assoggettati alla vigilanza interessati. Sono fatte salve esigenze più severe, in particolare in caso di rischi per la stabilità del sistema finanziario. 2Il Consiglio federale può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |