Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020) |
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Art. 58 Disposizioni transitorie della modifica del 15 giugno 2018
Le domande di autorizzazione secondo l’articolo 43c capoverso 1 devono essere sottoposte alla FINMA nei primi sei mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018. La FINMA decide entro sei mesi dal ricevimento della domanda. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |
