Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020)1La FINMA disciplina per il tramite di:
2Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente:1
3La FINMA sostiene l’autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell’ambito delle sue competenze di vigilanza. 4Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un’adeguata partecipazione degli interessati. 5Emana direttive per l’attuazione di questi principi. In tale contesto opera d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF)3. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |