Legge federale
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Art. 13 Personale 27
1 La FINMA assume il suo personale conformemente al diritto pubblico. 2 L’articolo 6adella legge del 24 marzo 200028 sul personale federale si applica per analogia. 3 La previdenza professionale del personale è disciplinata dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione. 4 Il consiglio d’amministrazione disciplina mediante ordinanza:
5 Esso sottopone per approvazione l’ordinanza al Consiglio federale. 27 Nuovo testo giusta dall’all. n. 4 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 20115959). 28 RS 172.220.1 |