Legge federale
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Art. 35 Confisca
1 La FINMA può confiscare l’utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. 2 Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. 3 Se l’entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima. 4 Il diritto di confisca si prescrive in sette anni. 5 La confisca penale ai sensi degli articoli 70–72 del Codice penale69 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. 6 I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese. |