Legge federale
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Art. 43d Organizzazione
1 L’organismo di vigilanza deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. 2 Stabilisce regole adeguate di conduzione dell’impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi previsti dalla presente legge. 3 Dispone dei mezzi finanziari e del personale necessari all’adempimento dei suoi compiti. 4 Dispone di una direzione quale organo operativo. |