Legge federale
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Art. 43l Obbligo d’informazione e di notifica
1 Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante in assoggettati alla vigilanza devono fornire all’organismo di vigilanza tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti. 2 Gli assoggettati alla vigilanza e le società di audit che effettuano verifiche presso di loro devono inoltre notificare senza indugio all’organismo di vigilanza tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza. |