Legge federale
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Art. 50 Competenza
1 La legge federale del 22 marzo 1974114 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l’autorità di perseguimento e di giudizio. 2 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all’attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia. 3 Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del DFF non devono comparire personalmente al dibattimento. |