Legge federale
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Art. 55 Disposizioni di esecuzione 119
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. A tal fine considera i principi di regolazione stabiliti dall’articolo 7 capoverso 2 e tiene conto della maggioranza degli assoggettati alla vigilanza interessati. Sono fatte salve esigenze più severe, in particolare in caso di rischi per la stabilità del sistema finanziario. 2 Il Consiglio federale può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici. 119 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185247, 2019 4631; FF 20157293). |