Legge federale
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Art. 11 Rappresentanza specialistica
1 La FINMA si articola in settori specialistici. Il regolamento di organizzazione disciplina i particolari. 2 Il Consiglio federale e il consiglio di amministrazione provvedono a un’adeguata rappresentanza dei diversi settori specialistici in seno al consiglio di amministrazione e alla direzione. |