Legge federale
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Art. 13a Trattamento dei dati 31
1 La FINMA tratta in forma cartacea o in uno o più sistemi d’informazione i dati del suo personale, nonché dei candidati a un impiego, necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge. Può affidare il trattamento di tali dati a un responsabile del trattamento. I dati personali trattati concernono in particolare:32
2 Può trattare, in quanto necessari all’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, i seguenti dati del suo personale, inclusi i dati personali degni di particolare protezione:35
3 Emana disposizioni di esecuzione concernenti:
31 Introdotto dall’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). 32 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 33 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 34 Introdotta dall’all. 1 n. II 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 35 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |