1 La FINMA tratta in forma cartacea o in uno o più sistemi d’informazione i dati del suo personale, nonché dei candidati a un impiego, necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge. Può affidare il trattamento di tali dati a un responsabile del trattamento. I dati personali trattati concernono in particolare:32
la costituzione, l’esecuzione e la cessazione dei rapporti di lavoro;
b.
la gestione del personale e dei salari;
c.
lo sviluppo del personale;
d.
la valutazione delle prestazioni;
e.
i provvedimenti d’integrazione in caso di malattia e infortunio.
2 Può trattare, in quanto necessari all’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, i seguenti dati del suo personale, inclusi i dati personali degni di particolare protezione:35
a.
dati relativi alla persona;
b.
dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità al lavoro;
c.
dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;
d.
dati necessari nel quadro della collaborazione all’applicazione del diritto delle assicurazioni sociali;
e.
atti procedurali e decisioni di autorità attinenti al lavoro.
3 Emana disposizioni di esecuzione concernenti:
a.
l’architettura, l’organizzazione e la gestione del sistema o dei sistemi d’informazione;
b.
il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, l’archiviazione e la distruzione degli stessi;
c.
le autorizzazioni al trattamento dei dati;
d.
le categorie di dati di cui al capoverso 2;
e.
la protezione e la sicurezza dei dati.
31 Introdotto dall’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
32 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
33 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
34 Introdotta dall’all. 1 n. II 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
35 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).