1 La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti.
2 La tassa di vigilanza di cui al capoverso 1 è calcolata in funzione dei seguenti criteri:37
- a.38
- ...
- abis.39
- per gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 1a della legge dell’8 novembre 193440 sulle banche, secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge del 15 giugno 201841 sugli istituti finanziari e secondo la legge del 25 giugno 193042 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere c e d della legge sugli istituti finanziari sono determinanti l’entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 1b della legge sulle banche sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo;
- ater.43
- per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 19 giugno 201544 sull’infrastruttura finanziaria sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati oppure, se non vengono trattati valori, il reddito lordo;
- b.
- per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 23 giugno 200645 sugli investimenti collettivi sono determinanti l’entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali;
- c.46
- per un’impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200447 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione; per i gruppi e i conglomerati assicurativi ai sensi della LSA è determinante la loro quota al numero complessivo di unità dotate di personalità giuridica propria appartenenti a un gruppo o conglomerato; per gli intermediari assicurativi non vincolati ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1 LSA sono determinanti il loro numero e le dimensioni aziendali;
- d.48
- per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 199749 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri;
- e.50
- per un organismo di vigilanza secondo il titolo terzo è determinante la quota degli assoggettati alla sua vigilanza rispetto al numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli organismi di vigilanza; la tassa di vigilanza copre anche le spese della FINMA causate dagli assoggettati alla vigilanza che non sono coperte dagli emolumenti.
3 Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente:
- a.
- le basi di calcolo;
- b.
- gli ambiti di vigilanza ai sensi del capoverso 1; e
- c.
- la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.
37 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 8967).
38 Privo d’oggetto, vedi art. 75 cpv. 5 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari (RS 954.1)
39 Introdotta dall’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
40 RS 952.0
41 RS 954.1
42 RS 211.423.4
43 Ex lett. abis. Introdotta dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 20146445).
44 RS 958.1
45 RS 951.31
46 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 8967).
47 RS 961.01
48 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185247, 2019 4631; FF 20157293).
49 RS 955.0
50 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185247, 2019 4631; FF 20157293).