Legge federale
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Art. 18 Rendiconto
1 Il rendiconto della FINMA espone integralmente lo stato patrimoniale, finanziario e di reddito. 2 Esso segue i principi generali dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si orienta su standard riconosciuti universalmente. 3 Le norme di allibramento a bilancio e di valutazione derivate dai principi di rendiconto devono essere rese pubbliche. |