1 La FINMA informa almeno una volta all’anno il pubblico sulle sue attività e prassi di vigilanza.
2 Essa non informa su singoli procedimenti eccetto che ve ne sia speciale necessità dal profilo della legislazione in materia di vigilanza, segnatamente se l’informazione è necessaria:
a.
alla protezione dei partecipanti al mercato o degli assoggettati alla vigilanza;
b.
alla rettifica di informazioni false o fallaci; oppure
3 Se ha informato in merito a un procedimento, la FINMA informa senza indugio anche sulla relativa archiviazione. Può prescinderne su richiesta dell’interessato.
4 Nell’ambito della sua attività informativa complessiva, la FINMA tiene conto dei diritti della personalità degli interessati. La pubblicazione di dati personali può essere effettuata in forma elettronica o a stampa.