Legge federale
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Art. 27 Rendiconto e provvedimenti
1 La società di audit presenta alla FINMA un rapporto sulle sue verifiche. La società di audit mette il rapporto a disposizione dell’organo di direzione supremo dell’assoggettato sottoposto a vigilanza.62 2 Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, la società di audit impartisce alla persona sottoposta a vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. In caso di inosservanza del termine, ne informa la FINMA. 3 In caso di gravi violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza e di gravi irregolarità la società di audit ne informa senza indugio la FINMA. 62 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). |