Legge federale
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Art. 33a Divieto di esercizio dell’attività 70
1 La FINMA può vietare temporaneamente o, in caso di recidiva, durevolmente alle seguenti persone l’esercizio dell’attività di negoziazione di strumenti finanziari o di consulente alla clientela se esse violano gravemente le disposizioni delle leggi sui mercati finanziari, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne:
2 Se il divieto comprende un’attività nell’ambito della vigilanza esercitata da un organismo di vigilanza, quest’ultimo è informato della decisione. 70 Introdotto dall’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |