Legge federale
|
Art. 39 Altre autorità nazionali 75
1 La FINMA è autorizzata a trasmettere ad altre autorità svizzere di vigilanza e alla Banca nazionale svizzera le informazioni non accessibili al pubblico di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti. 1bis La FINMA e l’autorità di vigilanza secondo la legge del 26 settembre 201476 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie coordinano le loro attività di vigilanza. Si informano reciprocamente non appena abbiano notizia di eventi significativi per l’altra autorità di vigilanza.77 2 La FINMA può inoltre scambiare con il DFF informazioni non accessibili al pubblico relative a determinati partecipanti al mercato finanziario, se questo concorre a preservare la stabilità del sistema finanziario.78 75 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 20146445). 77 Introdotto dall’all. n. 4 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). 78 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). |