1 L’organismo di vigilanza verifica in modo continuativo se i gestori patrimoniali e i trustee secondo l’articolo 17 della legge del 15 giugno 201897 sugli istituti finanziari rispettano le leggi sui mercati finanziari loro applicabili.98
2 Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, l’organismo di vigilanza impartisce all’assoggettato alla vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. In caso di inosservanza del termine, ne informa immediatamente la FINMA.
3 Il Consiglio federale stabilisce i principi e i contenuti della vigilanza continua. A tal fine tiene conto delle dimensioni e dei rischi d’impresa degli assoggettati alla vigilanza. Può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici.