Legge federale
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Art. 43c Principio
1 La FINMA rilascia un’autorizzazione all’organismo di vigilanza se le disposizioni del presente capitolo sono adempiute. 2 Approva gli statuti e il regolamento di organizzazione dell’organismo di vigilanza nonché la nomina delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione. 3 La modifica di fatti soggetti all’obbligo di autorizzazione o di documenti soggetti all’obbligo di approvazione richiede rispettivamente la previa autorizzazione o la previa approvazione della FINMA. 4 Se sono costituiti più organismi di vigilanza, il Consiglio federale può emanare regole per il coordinamento delle loro attività e per l’attribuzione degli assoggettati alla vigilanza a un determinato organismo di vigilanza. |