1 La FINMA rilascia un’autorizzazione all’organismo di vigilanza se le disposizioni del presente capitolo sono adempiute.
2 Approva gli statuti e il regolamento di organizzazione dell’organismo di vigilanza nonché la nomina delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione.
3 La modifica di fatti soggetti all’obbligo di autorizzazione o di documenti soggetti all’obbligo di approvazione richiede rispettivamente la previa autorizzazione o la previa approvazione della FINMA.
4 Se sono costituiti più organismi di vigilanza, il Consiglio federale può emanare regole per il coordinamento delle loro attività e per l’attribuzione degli assoggettati alla vigilanza a un determinato organismo di vigilanza.