Legge federale
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Art. 43f Finanziamento e riserve
1 L’organismo di vigilanza finanzia la sua attività di vigilanza e le sue prestazioni mediante contributi degli assoggettati alla vigilanza interessati. 2 Per svolgere la sua attività di vigilanza l’organismo di vigilanza costituisce entro un congruo termine riserve pari al suo preventivo annuale. 3 La Confederazione può concedere all’organismo di vigilanza mutui alle condizioni di mercato per garantirne la disponibilità di pagamento fino alla costituzione integrale delle riserve di cui al capoverso 2. |